Incarichi conferiti ai soggetti esterni ( Link al portale PerlaPA)

Data: 10/10/2022

Incarichi conferiti ai soggetti esterni ( Link al portale PerlaPA)

Ai sensi del comma 2, art. 9 bis, d.lgs 33/2013, si adempie agli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai soggetti privati mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati del sistema PerlaPA- Anagrafe delle prestazioni:

Anni dal 2016 al 2018

https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=428485

Anni dal 2018

https://consulentipubblici.dfp.gov.it/

tabelle collegamenti link perlpa

Link a INCARICHI PERLAPA DOPO IL 2018

Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione
Anno 2019

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=CCE&anno=2019

Anno 2019

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=DIP&anno=2019

Anno 2020

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=CCE&anno=2020

Anno 2020

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=DIP&anno=2020

Anno 2021

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=CCE&anno=2021

Anno 2021

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=DIP&anno=2021

Anno 2022

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=CCE&anno=2022

Anno 2022

https://consulentipubblici.dfp.gov.it?ente=DFP00017791&tipologiasoggetto=DIP&anno=2022

COLLEGAMENTO AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  I.C. CAPONNETTO

https://www.portaleargo.it/amt/admin/#/section/55967

 

1) Non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro (FAQ ANAC Trasparenza n. 8.2).

2) INCARICHI dai Progetti PON:

– Gli incarichi conferiti a DS, Dsga e pers. ATA non vanno inseriti in Anagrafe delle Prestazioni, perchè rientrano nei compiti e doveri d’ufficio.

– FAQ PERLAPA (presente in area riservata fino al 2017)
Argomento:
INCARICHI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E PROBLEMATICHE CORRELATE
cod. : 02.121.0001016
Q: Devono essere inseriti gli incarichi relativi ai PON (FESR e FSE), come progettista, collaudatore, esperto e tutor?
R: Secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e per i quali è previsto un compenso, senza conferimento o autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Nel caso di specie si tratta di incarichi extraistituzionali conferiti a dipendenti scolastici ai quali si applicano i commi 7 e seguenti del su richiamato articolo 53.
Per quanto riguarda le figure di progettista e collaudatore si richiamano le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (nota prot. 1588/2015), laddove si stabilisce che, per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (progettazione, collaudo, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi), l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale esterno. Al fine di rispettare il principio di economicità che vincola tutte le PA, infatti, è bene che si dia priorità, nell’attribuzione degli incarichi per tale categoria di progetti, al personale interno all’istituzione scolastica.
Il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una specifica procedura che è l’avviso di selezione.
In adempimento delle previsioni normative contenute nel comma 12 dell’articolo 53 D.Lgs. 165/2001, il conferimento dell’incarico deve essere comunicato in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento funzione pubblica con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Per quanto riguarda invece gli incarichi di esperto e tutor sono attività che ineriscono, in genere, a competenze specifiche dei docenti utilizzate a fini formativi e per specifici progetti di formazione. Si richiama, pertanto, l’articolo 53, comma 6, lettera f-bis) del D.Lgs. 165/2001, dove si stabilisce espressamente l’estraneità al regime delle autorizzazioni e comunicazioni dell’espletamento di “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica”.
Pertanto il dipendente, esperto o tutor, incaricato di tenere il corso di formazione o di collaborare a fini formativi, non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione né, in assenza di previsione di legge in tal senso, a comunicare il conferimento dell’incarico. Ovviamente l’espletamento di tali attività non deve in ogni caso ostacolare l’ordinario svolgimento delle mansioni svolte nell’esercizio del suo ufficio o confliggere con i fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.